Il lavoro sportivo dilettantistico

Il lavoro sportivo, nel settore dilettantistico, si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

a)     la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;

b)    le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.

L’associazione o società sportiva dilettantistica destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo. È prevista inoltre una comunicazione al Centro dell’Impiego, all’INPS e all’INAIL (modello UNILAV) dei rapporti di lavoro con corrispettivi superiori a 5.000 euro annui. Tale obbligo è assolto anche tramite comunicazione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Il D.lgs. 36/2021 stabilisce soglie di esenzione ai fini delle imposte sui redditi e dei contributi previdenziali: esenzione IRPEF e di contributi INPS fino a 5.000 euro annui; esenzione IRPEF e pagamento dei contributi INPS da 5.001 a 15.000 euro annui; imposizione all’IRPEF e versamento dei contributi INPS per la parte eccedente i redditi superiore ai 15.000 euro annui.

Per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo, l’aliquota contributiva INPS di base è stabilita in misura del 24%, qualora risultano assicurati presso altre forme obbligatorie o al 25%, se non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie.

I lavoratori sportivi subordinati e i co.co.co. sportivi devono essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro.

Anche i dipendenti di pubbliche amministrazioni, fuori dall’orario di lavoro, possono prestare attività di lavoro sportivo dilettantistico, previo rilascio di un’autorizzazione da parte dell’amministrazioni di appartenenza. Decorsi 30 giorni dalla domanda, in caso di silenzio dell’amministrazione, l’autorizzazione si intende accolta.

In caso di prestazione di attività di volontariato è prevista soltanto una comunicazione all’amministrazione.

Per le co.co.co. sportive, nel caso di compensi non superiori a 15.000 euro annui non c’è l’obbligo di emissione del cedolino paga. Inoltre, i compensi fino a 85.000 euro annui non costituiscono base imponibile ai fini IRAP.

In caso di premi sportivi erogati a favore di tesserati, in qualità di atleti e tecnici, viene applicata una ritenuta a titolo d’imposta del 20%. Il premio non viene cumulato insieme agli altri redditi.