Reclamo e mediazione tributaria

L’istituto del reclamo e della mediazione in ambito di contenzioso tributario è stato introdotto con il DL 98/2011, convertito con L. 111/2011.

L’art. 39 rubricato “Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria” apporta delle modifiche al D.lgs. 546/1992 al fine di assicurare una maggiore efficienza della giustizia tributaria e di garantire imparzialità e terzietà del corpo giudicante.

Ai sensi dell’art. 17 bis D.lgs. 546/92 il contribuente che vuole proporre ricorso è obbligato, a pena dell’inammissibilità del ricorso medesimo, a presentare in via preliminare reclamo alla Direzione Provinciale o Regionale che ha emanato l’atto; pertanto in caso di mancata attivazione della procedura di reclamo l’atto diviene definitivo ovvero a tutti gli effetti esecutivo.

Sono soggette alla disciplina del reclamo e mediazione le controversie relative ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate che abbiano valore non superiore ai 50.000 euro; sono escluse dal reclamo e dalla mediazione le controversie inerenti al recupero degli aiuti di Stato.

Il reclamo è un atto predisposto dal contribuente simile al ricorso: deve contenere tutti gli elementi richiesti per il ricorso e qualora la mediazione non ottenga un esito positivo il reclamo si trasforma in ricorso.

Unitamente al reclamo, che deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’atto contestato, il contribuente deve allegare copia dell’atto medesimo e gli ulteriori documenti che intende presentare. Possono essere oggetto di reclamo tutti gli atti contro cui si può ricorrere davanti al giudice tributario.

Nel reclamo deve essere inserita anche la richiesta di totale o parziale annullamento dell’atto contestato ed una eventuale proposta di mediazione: qualora l’amministrazione destinataria del reclamo non accoglie né il reclamo ne’ la proposta di mediazione formulata dal contribuente, è tenuta a formulare d’ufficio una proposta di mediazione.

Se entro 90 giorni dalla proposizione del reclamo il contribuente non riceve notifica dell’accoglimento del medesimo e se la conciliazione non ha esito positivo, il reclamo produce gli effetti del ricorso e decorrono i termini per la costituzione in giudizio delle parti.