Il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ( Codice del Terzo Settore) agli art. 17-19 ha disciplinato la figura del volontario e l’attività di volontariato.
Il volontario è colui che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Il volontario non può essere retribuito in alcun modo; al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Tali spese possono essere rimborsate anche a fronte di un’autocertificazione, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Sono vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
In caso di impiego di volontari non occasionali, è obbligatorio tenere un registro contente i dati anagrafici dei volontari, la data di inizio dell’attività di volontariato presso l’ente e l’eventuale data di fine attività.
Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 ottobre 2021 ha stabilito che il registro può avere formato cartaceo o elettronico, deve essere inalterabile (ossia i dati inseriti non devono poter essere modificati nel tempo), numerato progressivamente e, se cartaceo, bollato in ogni foglio e vidimato da un pubblico ufficiale abilitato (notaio o segretario comunale). Il registro elettronico o digitale, invece, può essere validato grazie all’apposizione della firma digitale e della marca temporale.
Gli Enti del Terzo Settore che si avvalgono di volontari sono obbligati, ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. 117/2017, ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall’esercizio dell’attività medesima.