La revisione legale dei conti negli ETS

Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale qualora superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.500.000 euro;
  • ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 3.000.000 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

La nomina del revisore dei conti è obbligatoria anche quando siano stati costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi dell’art. 10 del Dlgs 117/2017.

Il revisore legale o la società di revisione legale devono essere iscritti nell’apposito registro presso il Ministero dell’economia e delle finanze e disciplinato dal D.lgs. 39/2010.

L’obbligo della nomina di un revisore legale dei conti viene meno se, per due esercizi consecutivi, i limiti di cui sopra non vengono superati o se ne viene superato uno solo.

L’Organo di Controllo, al superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1, può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di Controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.