L’accertamento sintetico
L’istituto dell’accertamento sintetico, disciplinato dall’art. 38 del D.P.R. 600/1973, prevede che l’Ufficio possa determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base di spese di qualsiasi genere sostenute durante il periodo d’imposta oggetto di accertamento, salva la prova che il relativo finanziamento sia avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.
L’accertamento sintetico viene utilizzato quando sussiste un’incongruità di un anno e il reddito complessivo accertabile eccede di almeno un quinto quello dichiarato.
L’accertamento da redditometro
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 600/1973 la determinazione sintetica del reddito complessivo del contribuente può essere effettuata anche tramite il riferimento ad elementi specifici indicativi di capacità contributiva (c.d. redditometro).
Gli elementi indicativi di capacità contributiva devono essere individuati con apposito decreto del MEF, da pubblicare con periodicità biennale, tenendo conto di due elementi: il nucleo familiare e l’area territoriale di appartenenza del contribuente.
Come per l’accertamento sintetico anche per quello da redditometro è necessaria una incongruità di un anno ed un divario di almeno 1/5 tra reddito accertato e reddito effettivamente dichiarato.
L’ufficio che procede all’accertamento sintetico del reddito è obbligato all’instaurazione del contraddittorio col contribuente. Deve invitare il contribuente a comparire per acquisire dati o notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e successivamente deve avviare il procedimento di accertamento con adesione.