Le associazioni, qualora svolgano, seppur in via marginale, una qualsiasi attività commerciale, debbono adempiere ad obblighi contabili e fiscali.
I regimi contabili e fiscali previsti per le associazioni sono di tre tipologie:
- regime ordinario, obbligatorio per le associazioni che nel precedente esercizio di attività abbiano conseguito ricavi commerciali superiori ad euro 400.000 in caso di prestazioni si servizi e ad euro 700.000 in caso di svolgimento di altre attività. É obbligatoria la tenuta del libro giornale, del libro inventari, dei libri IVA, delle scritture ausiliarie nonché del registro dei beni ammortizzabili; inoltre obbligata alla redazione del bilancio di esercizio e dell’inventario.
- regime semplificato, previsto dall’art. 18 del D.P.R. 600/1973, che si applica alle associazioni i cui ricavi commerciali non abbiano superato i limiti previsti dal regime ordinario. Prevede l’esonero dalla redazione del libro giornale, libro inventari, scritture ausiliarie, registro beni ammortizzabili, scritture ausiliarie di magazzino.
Le associazioni che possono adottare il regime semplificato ex. art. 18 D.P.R. 600/1973 possono avvalersi anche della determinazione forfetaria del reddito di impresa, prevista dall’art 145 del TUIR, applicando all’ammontare di ricavi conseguiti nell’esercizio di attività commerciale, i coefficienti di redditività previsti. - regime forfetario, si applica alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI o da una Federazione Sportiva Nazionale, alle associazioni senza scopo di lucro e alle pro-loco i cui proventi commerciali del precedente periodo di imposta non siano superiori ad euro 400.000. La possibilità di adottare tale regime consegue all’ esercizio di apposita opzione da parte dell’ente, che è vincolante per cinque anni. Qualora durante un esercizio si superasse il limite di euro 400.000, si applicherebbe il regime ordinario dal mese successivo all’avvenuto superamento. Il regime della L.398/1991 prevede alcune agevolazioni in materia di imposte dirette, ai fini IVA e ai fini della tenuta dei libri contabili.