L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 15/E del 17 maggio 2022, ha fornito chiarimenti in merito ai soggetti beneficiari della riduzione dell’aliquota IRES (al 12%) di cui all’art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
I destinatari della riduzione dell’aliquota IRES sono gli «enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione», tra cui anche gli enti religiosi civilmente riconosciuti aventi fini di religione o di culto, la cui equiparazione agli enti con “finalità di beneficenza o di istruzione” è stabilita dalle leggi di intesa con le diverse confessioni religiose; in particolare per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti della Chiesa Cattolica l’equiparazione è stabilita dall’articolo 7, n. 3, della legge 25 marzo 1985, n. 121 .
L’esistenza del fine “di religione o di culto” rappresenta una condizione necessaria ma non sufficiente per la spettanza dell’agevolazione, in quanto il beneficio non è applicabile solo in ragione della qualificazione soggettiva dell’ente ma assume rilevanza anche il tipo di attività svolta.
I redditi derivanti dalle attività diverse da quelle di religione e di culto, ancorché commerciali, scontano l’imposta in misura ridotta se esercitate in via marginale dagli enti religiosi civilmente riconosciuti e a condizione che dette attività si pongano in rapporto di strumentalità immediata e diretta con i fini di religione o di culto.
Ricade sul soggetto richiedente l’onere di dimostrare che l’attività in concreto svolta non abbia carattere commerciale in via esclusiva o principale.
Al riguardo la Corte di Cassazione, nell’ordinanza del 31/01/2024 n. 2860, ha precisato che l’attività commerciale deve essere necessariamente strumentale ovvero finalizzata “a procacciare i mezzi economici occorrenti al fine istituzionale e che non è un’attività volta al procacciamento di mezzi economici, quando per la intrinseca natura di essa o per la sua estraneità rispetto al fine (di religione o di culto), non sia con esso coerente in quanto indifferentemente utilizzabile per il perseguimento di qualsiasi altro fine”.
Relativamente ai redditi derivanti da locazione immobiliare, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E del 17 maggio 2022 ha stabilito che si applica la riduzione IRES al 50% purché si configuri in concreto un mero godimento del patrimonio immobiliare e non lo svolgimento di un’attività commerciale e i proventi ritratti dalla locazione o dalla vendita siano effettivamente impiegati nelle attività di religione o di culto.
La circolare n. 35/E del 28 dicembre 2023 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti al riguardo.
In riferimento alla gratuità dell’attività di religione e di culto, ha precisato che nel caso in cui l’ente sia destinatario di contributi privi, comunque, dell’elemento della corrispettività ciò non fa venire meno il carattere della gratuità e si applica pertanto la riduzione dell’IRES.
In merito al requisito del mero godimento del patrimonio immobiliare, l’Agenzia ha specificato che la valutazione dovrà essere fatta, caso per caso, valutando indici diversi quali: la ripetitività con la quale si immette sul libero mercato degli affitti il medesimo bene in ragione della stipula di contratti di breve durata; la consistenza del patrimonio immobiliare gestito (da valutarsi non isolatamente, ma qualora accompagnata dalla presenza di una struttura organizzativa dedicata alla gestione immobiliare); l’adozione di tecniche di marketing finalizzate ad attirare clientela; il ricorso a promozioni volte a fidelizzare il locatario; la presenza attiva in un mercato con spot pubblicitari ad hoc, insegne o marchi distintivi.
In merito al requisito dell’impiego dei redditi da locazione nelle attività di religione di culto, la circolare precisa che l’ammontare dei proventi agevolati non deve necessariamente essere utilizzato, integralmente e nel medesimo periodo d’imposta, per finanziare l’attività istituzionale. L’ente potrebbe utilizzare tali redditi:
- per finanziare un’altra attività agevolabile ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973;
- per sostenere costi relativi a interventi su immobili che si sviluppano in più periodi d’imposta;
- per finanziare progetti futuri volti alla costruzione di beni strumentali alle attività istituzionali, alla manutenzione/risanamento del patrimonio immobiliare per consentire un uso idoneo alle finalità proprie dell’ente;
- in attività finanziarie prive di rischio, per un tempo e durata coerente con il programma di reimpiego nell’attività istituzionale (ad esempio in titoli di Stato). In tali casi gli interessi percepiti e i proventi realizzati in caso di alienazione dei titoli stessi saranno anch’essi impiegati nell’attività istituzionale.
Infine, nel caso in cui l’ente svolga solo attività di religione o di culto, i proventi derivanti dal godimento del patrimonio immobiliare potranno essere reinvestiti solo nelle attività istituzionali.