Gli enti ecclesiastici della Chiesa Cattolica, in forza della loro particolare natura, sono soggetti sia alle norme dell’ordinamento canonico sia a quelle dell’ordinamento statale; di fatti la legge 121/1985 sancisce, all’articolo 7 n. 5, l’amministrazione dei beni è soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico.
La materia è disciplinata nel Libro V del Codice di diritto canonico (CIC), che distingue tra beni ecclesiastici, appartenenti alle persone giuridiche pubbliche, regolati dalle norme codicistiche e i beni delle persone giuridiche private, che ricadono nel regime delle norme statutarie proprie e a cui si applicano solo in via residuale le norme del Codice.
Le norme del CIC trovano valore anche per tutti quegli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che al contempo siano persone giuridiche per l’ordinamento canonico, quali le diocesi, le parrocchie, i seminari, le associazioni pubbliche o private che abbiano la personalità giuridica canonica.
In tema di amministrazione e gestione dei beni degli enti ecclesiastici è prevista la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Secondo il CIC, l’ordinaria amministrazione è quella diretta ad una corretta gestione, improntata al criterio di diligenza del buon padre di famiglia e che non si limiti ad una conservazione del patrimonio ma che possa comportarne la valorizzazione. L’amministrazione straordinaria, a norma del can. 1281 CIC, è quella che supera i i limiti e le modalità di quella ordinaria. Il compimento di tali atti necessita della licenza dell’Ordinario per la loro validità.
Al riguardo la Conferenza episcopale italiana, al fine di individuare gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ha emanato istruzioni in materia amministrativa in data 30-31 maggio 2005.
L’amministrazione e la gestione dell’ente sono di competenza di figure determinate, individuali o collegiali, ossia l’amministratore e il legale rappresentante.
Gli amministratori, ai sensi del canone 1279 CIC, è colui che ha la direzione della persona giuridica e dei suoi beni.
Gli amministratori devono essere coadiuvati nelle loro funzioni da un organo collegiale: il can. 1280 CIC prevede per tutte le persone giuridiche, sia pubbliche che private, l’obbligo di avere un consiglio composto da almeno due consiglieri, che aiutino l’amministratore.
Il rappresentante legale è il soggetto che ha la facoltà di compiere atti in nome e per conto dell’ente. La sua nomina deve iscritta nel registro delle persone giuridiche. Il rappresentante dell’ente nominato ai sensi del diritto canonico risultante può anche non coincidere con il rappresentante legale iscritto nel registro delle persone giuridiche.
Possono essere legali rappresentanti degli Istituti religiosi e delle Società di Vita Apostolica, secondo il disposto dell’art. 7 n. 2 della legge 222/1985, solo cittadini italiani, che abbiano il domicilio in Italia.