Le società sportive professionistiche sono disciplinate dagli articoli 13-14 del D.lgs. 36/2021.
Sono costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata e possono svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse e strumentali.
L’atto costitutivo deve prevedere inoltre che una parte degli utili, non inferiore al 10%, venga destinata scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva.
È obbligatoria la nomina di un collegio sindacale.
Le società devono necessariamente essere affiliate ad una o più Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico nazionale Italiano (CONI) o al Comitato Italiano Paralimpico, se svolgono attività sportiva paralimpica.
Gli atti costitutivi devono prevedere la costituzione di un organo consultivo eletto tra i soci della società, che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi.
Entro 30 giorni dall’iscrizione nel registro imprese, devono depositare l’atto costitutivo preso la Federazione Sportiva nazionale a cui è affiliata. Devono inoltre comunicare alla Federazione di appartenenza, entro 20 giorni dalla delibera, ogni variazione dello statuto o della composizione dell’organo amministrativo o di revisione contabile.
L’affiliazione alla Federazione può essere revocata per gravi violazioni dell’ordinamento sportivo, determinando la contestuale inibizione dello svolgimento dell’attività sportiva. Avverso la decisione della Federazione è possibile fare ricorso alla Giunta del CONI.