Le associazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e tutti gli enti del Terzo settore (ETS) sono obbligati a redigere il bilancio, adottando i modelli e gli schemi di bilancio di cui al D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020.
-
L’art. 1 del Decreto individua gli schemi attraverso i quali redigere i seguenti documenti:
- stato patrimoniale (Mod. A),
- rendiconto gestionale (Mod. B)
- relazione di missione (Mod. C)
- rendiconto per cassa (Mod. D)
Gli enti del Terzo Settore senza personalità giuridica possono redigere il bilancio per cassa (modulo D) qualora le entrate siano inferiori ad euro 300.000; superato tale limite dovranno redigere il bilancio per competenza (moduli A + B + C). Gli enti del Terzo Settore con personalità giuridica dovranno invece redigere il bilancio sempre per competenza.
Gli schemi devono essere considerati come schemi “fissi”, tuttavia, il D.M. consente quanto segue:
- al fine di favorire la chiarezza del bilancio, le voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell’alfabeto possono essere suddivise ulteriormente, senza eliminare la voce complessiva e l’importo corrispondente;
- le citate voci possono essere, altresì, raggruppate, quando il raggruppamento è irrilevante o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio;
- possono essere eliminate le voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole con importi nulli per due esercizi consecutivi;
- laddove venga favorita la chiarezza del bilancio, si possono aggiungere voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell’alfabeto.
Con la Nota Direttoriale n. 19740 del 29 dicembre 2021, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha esteso alle ONLUS l’applicabilità dei modelli di bilancio introdotti dal D.M. del 5 marzo 2020.
Gli Enti del Terzo Settore, con o senza personalità giuridica, che abbiano registrato entrate non superiori 60.000 euro, avranno la facoltà di utilizzare un rendiconto per cassa con voci aggregate.