Gli enti di tipo associativo, che intendano usufruire del regime fiscale agevolato previsto dall’ articolo 148 del TUIR dal DPR n. 633 del 1972, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate per via telematica, al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali richiesti nel modello denominato “EAS”.
Sono obbligati alla trasmissione anche le società sportive dilettantistiche iscritte nel registro nazionale delle attività sportive e dilettantistiche.
In caso di successive variazione dei dati, la comunicazione dovrà essere trasmessa nuovamente entro il 31 marzo dell’anno successivo al verificarsi di tale variazione. La comunicazione dovrà essere presentata anche nel caso in cui l’Ente perda i requisiti che gli consentono di godere delle agevolazioni fiscali suddette; la trasmissione dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dal giorno in cui si verifica la perdita della qualifica di ente non commerciale.
Sono esclusi dalla presentazione del modello i seguenti enti:
- le organizzazioni di volontariato che svolgono unicamente le attività commerciali marginali individuate con il D.M. datato 25 maggio 1995;
- le associazioni pro-loco che hanno optato per il regime forfetario di cui alla L. n. 398/91;
- gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) che non svolgono attività commerciali;
- le Onlus di cui al decreto legislativo n° 460 del 1997;
- i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali.
Di seguito sono riportati in formato pdf i file che contengono il modello e le istruzioni per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi.
Di seguito sono riportati i file, in formato PDF, che contengono il Modello e le Istruzioni per la compilazione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi.