Il consulente tecnico d’ufficio (C.T.U.) è un professionista in uno specifico settore disciplinare il cui operato risulta particolarmente utile nel caso in cui in un processo civile o penale emergano fatti o circostanze inerenti a materie tecniche di cui il giudice non potrebbe aver adeguata conoscenza. Egli presta la sua personale opera e collaborazione durante la fase istruttoria di un procedimento e rientra tra quei soggetti definiti come “ausiliari del giudice”.
La C.T.U. nel processo civile
Nel processo civile il giudice è coadiuvato, nell’assolvimento delle sue funzioni, da una serie di soggetti, denominati appunto ausiliari del giudice (artt. 61 e ss. del Codice di procedura civile)
Il giudice, qualora avesse necessità, può avvalersi della collaborazione di un soggetto dotato di specifiche conoscenze tecniche e iscritto nel relativo albo professionale, il quale, compiute le indagini commissionate dall’organo giudicante, ne riferisce in sede di udienza.
Il giudice dispone la nomina del C.T.U. tramite ordinanza, con cui sono formulati i quesiti e fissata la data di udienza in cui il medesimo sia tenuto a comparire. In determinati casi e su invito del Presidente, il consulente può partecipare anche alla discussione del collegio ed esporre la propria opinione in camera di consiglio.
Una volta nominato, il consulente ha l’obbligo di espletare il proprio ufficio, salvo in caso di valido motivo di astensione da comunicare almeno tre giorni prima dell’udienza di comparizione; può essere sostituito dal giudice a fronte di gravi motivi.
Il consulente tecnico, che, a seconda dei casi, può svolgere la propria indagine da solo o assieme al giudice istruttore, è tenuto ad attenersi ai quesiti da quest’ultimo formulati.
Dell’indagine si forma processo verbale o è redatta apposita relazione, che sarà successivamente trasmessa alle parti e su cui quest’ultime saranno tenute a formulare le proprie osservazioni.
Nel caso in cui il giudice istruttore decida di avvalersi dell’operato di un consulente tecnico d’ufficio è lasciato alle parti il diritto di nominare, entro un termine stabilito dal giudice, un proprio consulente di parte (C.T.P.) che, oltre a partecipare alle udienze a cui presenzia il C.T.U., ha il diritto di intervenire direttamente nell’indagine del medesimo.
La C.T.U. nel processo penale
Nel processo penale il giudice può nominare, ai sensi dell’art. 220 del Codice di procedura penale, un perito, qualora ci sia necessità di svolgere indagini o acquisire dati e valutazioni che richiedano particolari competenze scientifiche, tecniche o artistiche.
La sussistenza di tali necessità è il presupposto affinché il giudice sia obbligato ad ammettere o disporre d’ufficio la perizia. Si evidenzia che è vietata, ex. art. 220 comma 2, la perizia psicologica-criminologica, ossia quella sul carattere, personalità dell’imputato, su forme di pericolosità sociale e su qualità psicologiche indipendenti da patologie.
Il perito è nominato dal giudice tramite ordinanza motivata, è scelto tra gli iscritti nel relativo albo professionale o comunque tra persone dotate di particolare competenza nella disciplina richiesta ed ha l’obbligo di prestare l’ufficio.
Il perito adempie al proprio incarico procedendo all’indagine, rispondendo ai quesiti proposti dal giudice nel termine di 90 giorni, prorogabile in casi complessi e redigendo la relazione peritale.
Nominato il perito, le parti (ed il Pubblico Ministero) hanno diritto di nominare propri consulenti tecnici, i quali possono partecipare alle operazioni peritali, formulare osservazioni, proporre al perito specifiche indagini, prendere visione della relazione peritale e, con autorizzazione del giudice, possono anche esaminare le persone, le cose e i luoghi oggetto di perizia.
La nomina di periti e consulenti tecnici normalmente si effettua nella fase del giudizio, in quanto è in tale momento che si procede all’assunzione delle prove, anche se non sono esclusi casi in cui possa ricorrersi a perizia durante le indagini preliminari: qualora si tratti di accertamenti irripetibili, ovvero su cose, persone e luoghi il cui stato è soggetto a modificazione inevitabile, si procede tramite incidente probatorio, richiesto dal P.M. o dall’indagato ex. art. 392 c.p.p. e deciso dal G.I.P.
A differenza di quanto avviene nel processo civile, l’art. 233 c.p.p. prevede la possibilità di nominare l’intervento dei consulenti tecnici delle parti, non più di due, anche qualora non sia stata disposta la perizia dal giudice: in tal caso costoro possono esporre il proprio parere al giudice e presentare memorie.
La consulenza tecnica nel processo canonico
Nel processo canonico, ai sensi del can. 1574 e seguenti del Codice di Diritto Canonico, è prevista la possibilità di avvalersi della collaborazione di soggetti esperti in specifiche materie, i quali procedono alla valutazione tecnica di un fatto attraverso un supporto scientifico (examen) e ne redigono apposita relazione (votum).
Il perito, in relazione alla nomina, può essere extragiudiziale se incaricato dalla parte fuori dal giudizio, o giudiziale se chiamato in giudizio per provare un fatto o conoscere la vera natura di una cosa. Quest’ultimo a sua volta può essere necessario, ovvero il suo intervento è disposto dalla legge in virtù dell’oggetto della controversia: si pensi alle cause di incapacità o a quelle di nullità matrimoniale per impotenza, o volontario, se l’intervento è disposto dal giudice o su richiesta delle parti.
Altra distinzione è tra perito pubblico, nominato di redigere la perizia, e perito privato che, nominato dalla parte con approvazione del giudice, ha il compito di assisterla durante la perizia ufficiale.
Il perito pubblico è disposto dal giudice tramite decreto il quale deve contenere i quesiti rivolti all’esperto, i termini di presentazione della perizia e l’ordine di far trasmettere al perito tutto ciò che gli occorre per adempiere il suo incarico.
Il perito espone i risultati della sua indagine nell’apposita relazione scritta che deve anche contenere i metodi da lui utilizzati, la spiegazione del risultato cui è pervenuto ed il suo giudizio globale sui dati osservati (can. 1578).