Gli enti no profit sono parte del cosiddetto Terzo Settore, ossia quello a cui appartengono le istituzioni e le organizzazioni che si collocano tra lo Stato ed il mercato.
Gli enti e le organizzazioni qualificabili come no profit sono soggetti caratterizzati da una serie di elementi comuni quali:
- perseguimento di finalità socialmente rilevanti e di pubblica utilità;
- mancanza di finalità di lucro e di distribuzione di utili;
- natura privatistica;
- impiego di tutte le risorse per la realizzazione del proprio scopo.
Sono organizzazioni che coniugano l’assenza di profitto con un intento altruistico e che si dedicano ad attività socialmente utili e rilevanti in diversi settori quali quello culturale, di ricerca, di studio, assistenziale, sanitario, ambientale.
Gli enti no profit possono essere strutturati in diverse forme giuridiche, quali ad esempio:
- associazioni riconosciute
- associazioni non riconosciute
- fondazioni
- comitati
- organizzazioni di volontariato
- cooperative sociali
- organizzazioni non governative
- associazioni di promozione sociale
Dal punto di vista fiscale gli enti no profit possono assumere una delle seguenti qualificazioni tributarie:
ente non commerciale: vi rientrano la maggior parte degli enti no profit, ossia quelli che non svolgono in modo esclusivo o prevalente un’attività di ordine commerciale -ai sensi del T.U.I.R.
Permane in capo a tali enti la facoltà di esercitare anche un’attività commerciale purchè strumentale a quella istituzionale e non prevalente rispetto a quella complessivamente svolta.
Riguardo l’attività commerciale esercitata gli enti hanno l’obbligo di tenere la contabilità separata.
ente commerciale: qualora l’ente non lucrativo svolga prevalentemente un’attività di natura commerciale assume la configurazione fiscale di ente commerciale.
ONLUS: specifica qualifica fiscale ottenibile se in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 460/1997. A norma del decreto non mai assumere tale qualifica gli enti pubblici, le società commerciali non cooperative, i partiti politici, le fondazioni bancarie, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria -art. 10 comma 10-.
Il decreto prevede agevolazioni fiscali per gli enti senza scopo di lucro.