In considerazione dell’entrata in vigore dal 5 settembre 2023 del decreto correttivo 29 agosto 2023, n. 120, di seguito una sintesi di alcuni aspetti di interesse al fine di fornire un breve quadro sinottico.
- L’adeguamento degli statuti delle associazioni e società sportive dilettantistiche, previsto dall’articolo 6 del D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2023, pena l’inammissibilità della richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) e, per gli enti già iscritti, la cancellazione d’ufficio dal Registro. Le modifiche statutarie necessarie all’adeguamento degli statuti alle norme del D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 sono esenti dall’imposta di registro.
- Alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche, che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di erogazione del beneficio hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura non superiori complessivamente a 100.000 euro, è riconosciuto un credito d’imposta pari ai contributi previdenziali versati sui compensi dei lavoratori sportivi co.co.co. erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023. Le modalità di erogazione del contributo verranno stabilite da un apposito decreto del Dipartimento dello Sport. Tale contributo non concorre né alla formazione del reddito né della base imponibile ai fini IRAP.
- Nella definizione di lavoratori sportivi vengono ricompresi i tesserati che svolgono una mansione che, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, risulta necessaria per lo svolgimento di attività sportiva, ad esclusione delle mansioni di carattere amministrativogestionale la cui aliquota contributiva è la medesima dei lavoratori sportivi. Non vanno considerati lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali. Le mansioni necessarie oltre a quelle di allenatore, istruttore, direttore tecnico, preparatore e direttore di gara, saranno dunque trasmesse dalle Federazioni e dalla Discipline Associate tramite il CONI e il CIP e sottoposte all’approvazione dell’Autorità di Governo delegata allo Sport, sentito il Ministero del Lavoro. I rapporti di collaborazione sportiva non sono assoggettati a INAIL e ricevono la tutela assicurativa prevista dall’art. 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
- Le associazioni e le società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente.
- Ai direttori di gara e ai soggetti preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive possono essere riconosciuti dei rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza per un massimo di 150 euro mensili. Lo stesso limite è stabilito anche per i volontari, i quali possono anche autocertificare le spese sostenute.
- Il decreto correttivo introduce l’articolo 28-bis contenente disposizioni circa il rapporto di lavoro con gli atleti di club paralimpici. Al riguardo si stabilisce che, dal 1° gennaio 2024, agli atleti aventi lo status di lavoratori dipendenti del settore pubblico o del settore privato che rientrino nella categoria del più alto livello tecnico – agonistico, così come definito dal CIP, che svolgano attività di preparazione finalizzata alla partecipazione ad eventi sportivi, nonché che partecipino a raduni della squadra nazionale e ad eventi sportivi internazionali, previa convocazione ufficiale da parte della Federazione Sportiva di appartenenza, è garantito il mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro, mediante l’autorizzazione da rendere da parte del datore di lavoro a seguito di apposita comunicazione di attivazione del CIP, relativamente al numero di giornate di cui fruire e che il datore di lavoro è tenuto a consentire, nei limiti di novanta giorni l’anno e di massimo trenta giorni continuativi. Ai datori di lavoro che ne facciano richiesta è rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie a tale scopo disponibili, l’equivalente del trattamento economico e previdenziale versato. Le istanze volte ad ottenere il rimborso, da parte dei datori di lavoro degli atleti, degli emolumenti versati ai propri dipendenti devono essere presentate al CIP che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede a rimborsare. Le richieste di rimborso verificate sono ammissibili e soddisfatte, fino a un massimo complessivo di un milione di euro annui.
- Viene innalzato, da 18 a 24 ore, il limite orario settimanale entro il quale le prestazioni sportive possono rientrare in un rapporto di lavoro co.co.co.
- Viene abbassata a 14 anni l’età minima per l’apprendistato per l’istruzione secondaria sia nel professionismo, sia nel dilettantismo.
- Ai fini Irap viene stabilita l’esclusione dalla base imponibile dei compensi non superiori a 85.000 euro annui delle collaborazioni coordinate e continuative sportive.
- A livello fiscale e previdenziale, non cambia l’assetto già previsto: resta l’esenzione fiscale e Inps per i compensi non superiori a 5mila euro, con la specifica che, per i compensi superiori ai 15.000 euro, la tassazione scatta solo per la parte eccedente rispetto a questa soglia.
- Viene spostato al 31 ottobre il termine ultimo per le comunicazioni al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche delle co.co.co. sportive, nonché per il versamento dei contributi dovuti per il periodo paga da luglio a settembre 2023. Tale obbligo interessa sia associazioni e società sportive dilettantistiche, sia gli enti sportivi di carattere nazionale, quali federazioni, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite.
- È istituito un Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo con funzioni di coordinamento, monitoraggio e analisi delle problematiche connesse all’applicazione della disciplina del lavoro sportivo.
- All’istanza di iscrizione delle ASD/SSD al RASD e di acquisto della personalità giuridica da parte delle associazioni dilettantistiche, viene richiesto il deposito del rendiconto economico finanziario e/o del bilancio di esercizio approvato dall’assemblea. Inoltre devono essere trasmessi i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati; i verbali che modificano gli organi statutari e i verbali che modificano la sede legale, entro trenta giorni dalla relativa modifica.
- Per le associazioni già iscritte al registro delle persone giuridiche del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 che ottengono l’iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, l’iscrizione al registro delle persone giuridiche è sospesa fintanto che sia mantenuta l’iscrizione al RASD. Per le associazioni già in possesso della personalità giuridica conseguita ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che ottengono l’iscrizione nel Registro, rimane efficace l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore ai fini della disciplina del riconoscimento come persona giuridica. Per il conseguimento della personalità giuridica viene fissato un patrimonio minimo di 10.000 euro. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, è necessaria una relazione giurata che ne attesti il valore. Relativamente al ruolo del notaio nella suddetta procedura, qualora egli non ritenga sussistenti le condizioni necessarie al riconoscimento della personalità giuridica, deve comunicarlo entro 30 giorni agli amministratori dell’ente che potranno, entro 30 giorni, domandare all’Ufficio del registro di procedere con l’iscrizione. Qualora il patrimonio minimo dovesse diminuire di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l’organo di amministrazione deve senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell’ente.
- Il correttivo estende le disposizioni della Riforma dello Sport che si riferiscono al Coni al Comitato Italiano Paralimpico (CIP).
- Viene eliminato l’obbligo di presentazione del modello EAS.
- Viene eliminata la soglia di esenzione di 300 euro per i premi per i premi corrisposti in occasione di manifestazioni sportive.
- Il Decreto Legge 22 giugno 2023, n. 75, in vigore dal 17/8/2023, ha introdotto con l’articolo 36-bis uno specifico regime IVA per le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica sportiva, compresi quelli didattici e formativi. Tali prestazioni se rese nei confronti di persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica da parte di enti senza scopo di lucro, ivi compresi gli enti sportivi dilettantistici (articolo 6 del D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36) sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto. Ai fini individuare le attività strettamente connesse all’attività sportiva dilettantistica (quali, ad esempio, i proventi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande effettuata nel contesto dello svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica, dalle sponsorizzazioni, dalle cene sociali, dalle lotterie ect.) è necessario far riferimento alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n 18/E del 1/8/2018, secondo la quale l’attività è strettamente connessa agli scopi istituzionali quando “costituisce il naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano l’ente sportivo dilettantistico senza scopo di lucro”. In riferimento alla esenzione IVA della attività didattiche e formative rese da enti senza scopo di lucro, ivi compresi gli enti sportivi dilettantistici, il Decreto fornisce una interpretazione autentica dell’art. 10, comma 1 n 20, DPR 633/1972. Nello specifico conferma che i servizi didattici e formativi resi prima della data di entrata in vigore della legge di conversione si intendono ricomprese nell’ambito di applicazione del predetto art. 10, primo comma, numero 20), DPR 633/1972 ovvero tra le operazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto. Il nuovo regime di esenzione IVA si inserisce in via sostitutiva rispetto alla regola della esclusione del campo di applicazione dell’imposta con la conseguenza che, rispetto alla previgente situazione saranno necessari i seguenti adempimenti: l’emissione di scontrino o fattura, la tenuta dei registri IVA, la comunicazione delle liquidazioni periodiche, la dichiarazione Iva e la tenuta della contabilità separata.