L’articolo 25 del D.lgs. 36/2021 definisce il lavoratore sportivo, l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo. È lavoratore sportivo anche ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
Al ricorrere dei requisiti inoltre l’attività di lavoro sportivo può essere oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa.
Il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l’apposizione di un termine finale non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto.
È ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. È altresì ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un’altra, purché vi consenta l’altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva. Il contratto inoltre non può contenere clausola limitative della libertà professionale dello sportivo nel periodo successivo alla cessazione del contratto stesso.Si distingue tra lavoro sportivo prestato nei settori professionistici e lavoro sportivo prestato in ambito dilettantistico. Nel settore professionistico il lavoro sportivo prestato da atleti come attività principale, ovvero prevalente e continuativa si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.
Esso costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:
- l’attività sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
- la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.
La società ha l’obbligo di depositare, entro 7 giorni dalla stipulazione, il contratto (redatto in forma scritta) presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata per l’approvazione.
Nel settore dilettantistico il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva. L’associazione o società destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo.