Gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività di interesse generale (ex art. 5 del D.lgs., 117/2017) o attività d’impresa di interesse generale (ex art. 2 D.lgs. 112/2017) possono applicare le norme del Terzo settore con una duplice modalità:
- istituire il c.d. ramo ente del Terzo Settore (articolo 4, comma 3, D.lgs. 117/2017) o il ramo Impresa Sociale (IS) (articolo 2, comma 3, D.lgs. 112/2017);
- oppure costituire un Ente del Terzo Settore o un’impresa sociale collegati all’ente religioso.
Per la costituzione del ramo ente del Terzo Settore sono necessari tre adempimenti specifici:
- l’adozione di un regolamento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del Codice del Terzo Settore o dell’Impresa sociale;
- la costituzione di un patrimonio destinato;
- la tenuta di scritture contabili separate.
L’istituzione di un ramo consente all’ente religioso civilmente riconosciuto di beneficiare del regime promozionale per gli Enti del Terzo settore, mantenendo la propria natura.
La costituzione di un apposito ente del Terzo Settore o di una impresa sociale, collegato all’ente religioso, consente invece di beneficiare delle specificità proprie della forma giuridica scelta e assicura la separazione patrimoniale rispetto all’ente religioso.
Il carattere religioso può essere protetto prevedendo nello statuto scopi coerenti e attribuendo agli organi di governo dell’ente religioso il potere di nominare o revocare gli organi dell’ente collegato, nonché di approvare gli atti di straordinaria amministrazione.
L’iscrizione di un ramo ente del Terzo settore al RUNTS segue le procedure dell’articolo 14 del D.M. 106/2020; mentre l’iscrizione di un ente collegato segue le previsioni per l’iscrizione degli enti dotati o privi di personalità giuridica. In entrambi i casi, essendo atti di straordinaria amministrazione, occorre l’autorizzazione della competente autorità religiosa.