Le erogazioni liberali agli enti religiosi hanno un diverso trattamento in relazione all’ente che le riceve.
Le erogazioni liberali ricevute dalle confessioni religiose con cui lo stato ha stipulato accordi o intese sono deducibili dal reddito delle persone fisiche, entro il limite di euro 1.032,91 e sono previste dall’art. 10 comma 1 lett. i) e l) del D.P.R. 917/1986 (Tuir).
Per poter essere deducibili devono essere effettuate tramite mezzi di pagamento tracciabili, eccetto per quelle effettuate nei confronti:
- della Chiesa Evangelica Valdese;
- dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
- dell’Unione delle Chiese Cristiane avventiste del settimo giorno;
- dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (UCEBI);
- della Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI);
- dell’Unione Comunità Ebraiche in Italia (UCEI)
che possono essere effettuate in contanti e certificate da una attestazione rilasciata dai suddetti enti.
Le erogazioni liberali ricevute dalle parrocchie o dagli altri enti ecclesiastici:
- se effettuate da persone giuridiche sono deducibili dal reddito d’impresa (art. 100 Tuir) nel limite del 2% del reddito d’impresa dichiarato;
- se effettuate da persone fisiche sono indeducibili.