L’articolo 29 del D.lgs. 36/2021 prevede la possibilità per le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il Comitato italiano paralimpico e la società Sport e salute S.p.a. di avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, di volontari.
Il volontario sportivo è colui che mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le attività del volontario possono comprendere lo svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.
Le prestazioni dei volontari non possono essere retribuite in alcun modo. Egli può ricevere soltanto un rimborso delle spese relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunali di residenza. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del volontario.
È possibile corrispondere rimborsi forfettari autocertificati ai volontari per un importo massimo di 150 euro mensili.
Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altra forma di rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio, associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari hanno l’obbligo di assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi.