I benefici fiscali per le imprese sociali sono previsti dagli artt. 18 del D.lgs. 112/2017, 81 e 82 comma 4 del D.lgs. 117/2017.
L’art. 18, comma 1, stabilisce un regime di detassazione degli utili e degli avanzi di gestione, conseguiti nelle attività di interesse generale e attività diverse, qualora destinati:
– ad apposita riserva indivisibile, non distribuibile ai soci, nemmeno in sede di scioglimento dell’impresa sociale utilizzata nello svolgimento dell’attività statutaria oppure per incremento del patrimonio;
– a contributo per l’esercizio dell’attività ispettiva di cui all’art. 15 del D.lgs. n. 112/2017.
È possibile, tuttavia, utilizzare le riserve a copertura delle perdite, senza che ciò comporti la decadenza del regime fiscale. In questo caso, onde evitare manovre elusive, la distribuzione degli utili sarà preclusa fino alla ricostituzione delle stesse riserve.
Il comma 2 stabilisce che non concorrono a formare il reddito imponibile le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell’articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, DPR 22 dicembre 1986, n. 917. La disposizione di cui al periodo precedente è applicabile solo se determina un utile o un maggior utile da destinare a incremento del patrimonio ai sensi dell’articolo 3, comma 1; la disposizione esclude che le imposte in conseguenza di variazioni fiscali possano costituire base imponibile (c.d. effetto imposte da imposte) evitando che l’importo dovuto a titolo di IRES in seguito a variazioni fiscali possa essere oggetto di ripresa in aumento come costo non ammesso in deduzione.
Il comma 3 consente alle persone fisiche la detrazione dall’imposta sui redditi (IRPEF) del 30% della somma investita nel capitale sociale di una o più società, incluse società cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di 5 anni.
L’investimento massimo detraibile non può eccedere l’importo di euro 1.000.000 e deve essere mantenuto per almeno 5 anni. L’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.
Il comma 4 prevede un’analoga agevolazione per le società in quanto permette di dedurre dal reddito di queste ultime il 30 % o della somma investita, nel capitale sociale di una o più società, incluse società cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni. L’investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno cinque anni. L’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell’importo dedotto. Sull’imposta non versata per effetto della deduzione non spettante sono dovuti gli interessi legali.
L’art. 81 prevede un credito d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se effettuate da enti o società per progetti di sostegno e di recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati agli enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività istituzionali (c.d. social bonus)
L’art. 82 in materia di imposte indirette e tributi locali prevede l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, ai trasferimenti di immobili a titolo oneroso a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento.