I ministri di culto sono coloro che, all’interno di una confessione religiosa, svolgono funzioni relative all’esercizio pubblico del culto ed al governo spirituale.
Si distinguono i ministri di culto di confessioni aventi l’Intesa con lo Stato, che sono disciplinati dalle norme contenute nei rispettivi accordi e i ministri di culto delle confessioni senza Intesa con lo Stato che sono disciplinati dalla legge 24 giugno 1929, n. 1159 e dal Regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.
Per le confessioni con Intesa con lo Stato vige il principio di libertà di nomina dei ministri di culto, per cui le confessioni possono nominare ministri di culto senza alcuna autorizzazione da parte dell’autorità governativa. In alcune Intese è prevista soltanto la mera comunicazione all’autorità statale dei ministri di culto, in modo tale da renderla edotta dell’identità dei ministri (ad es. l’Intesa con l’Unione Cristina Evangelica Battista d’Italia). Ai ministri di culto è garantito inoltre il libero esercizio del proprio ministero.
Per quanto riguarda invece le confessioni senza Intesa con lo Stato, l’articolo 3 della legge 1159/1929 prevede che le nomine dei ministri di culto devono essere notificate al Ministero dell’Interno – Direzione centrale degli Affari di Culto, per l’approvazione. Nessun effetto civile può essere riconosciuto agli atti di un ministro di culto che non abbia ricevuto l’approvazione da parte dell’autorità governativa.