Il dottore commercialista è un professionista competente in diversi settori disciplinari, quali economia aziendale e diritto d’impresa, materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie e amministrative.
L’oggetto della sua professione è delineato all’art. 1 del D.lgs. 139/2005 e si articola nelle attività di:
- amministrazione e liquidazione di aziende, di patrimoni e singoli beni;
- perizie e consulenze tecniche;
- ispezioni e revisioni amministrative;
- indagini in merito ad attendibilità di bilanci, conti, scritture ed altri documenti contabili delle imprese;
- regolamenti e liquidazioni di avarie;
- funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici;
- revisione e formulazione di giudizi in merito a bilanci di imprese ed enti non soggetti a controllo legale dei conti;
- valutazioni di azienda;
- assistenza e rappresentanza davanti gli organi della giurisdizione tributaria;
- valutazione in sede di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e associazioni;
- valutazione tecnica dell’iniziativa di impresa;
- consulenza nella programmazione economica negli enti locali;
- tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro;
- elaborazione delle dichiarazioni tributarie e cura degli altri adempimenti tributari;
- revisione dei conti.
Il D.lgs. 139/2005 prevede l’istituzione, presso il Ministero della Giustizia, del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che ha il compito di rappresentare istituzionalmente, a livello nazionale, gli iscritti negli Albi; di promuovere i rapporti con le istituzioni e pubbliche amministrazioni competenti; di formulare pareri sui progetti di legge che riguardano la professione; di vigilare sul regolare funzionamento dei Consigli dell’Ordine; di promuovere iniziative volte al miglioramento professionale nonché di decidere sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli dell’Ordine in materia di iscrizione e cancellazione dagli Albi e disciplinare (art. 29 D.lgs. 139/2005).
È altresì prevista, in ciascun circondario di tribunale in cui risiedano od abbiano il domicilio professionale almeno duecento tra dottori commercialisti ed esperti contabili, l’istituzione dell’Ordine territoriale il cui Consiglio cura la tenuta del relativo Albo.
L’Albo deve essere comunicato al Ministero della Giustizia, al Consiglio Nazionale, al Presidente della Corte d’Appello, ai Presidenti dei tribunali del distretto in cui ha sede l’Ordine e agli altri Consigli dell’Ordine ed è composto di due sezioni, quella dei Commercialisti (sezione A) e quella degli Esperti Contabili (sezione B).
Per ottenere la qualifica di dottore commercialista è indispensabile seguire uno specifico percorso di studi: è richiesta la laurea in economia e commercio o scienze economico-aziendali, un tirocinio professionale di tre anni presso lo studio di un dottore commercialista iscritto all’albo ed il superamento dell’esame di Stato che abilita all’esercizio della professione.
In presenza dei suddetti requisiti si può procedere all’iscrizione nella sezione A dell’Albo dell’Ordine del luogo in cui il soggetto ha la residenza o il domicilio professionale.
La professione di commercialista, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 139/2005, è incompatibile con l’esercizio della professione notarile; della professione di giornalista professionista; dell’attività di impresa; dell’attività di promotore finanziario nonché di appaltatore di servizio pubblico e concessionario della riscossione di tributi.
L’esercizio della professione è vincolato al rispetto di alcuni principi e norme deontologiche stabilite dal documento dell’11 marzo 2021 del CNDCEC.
Il professionista intrattiene rapporti professionali fondati sulla fiducia pertanto è tenuto a comportarsi con buona fede, correttezza, lealtà e sincerità.
È obbligato al mantenimento del segreto professionale ai sensi dell’art. 5 D.lgs. 139/2005 nonché ad un atteggiamento di riserbo riguardo le notizie, anche quelle inerenti alla sfera personale del cliente, di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio della professione o in via incidentale.
Deve altresì mantenere un comportamento adeguato alla professione ed adempiere le obbligazioni assunte nei confronti di terzi.
È tenuto alla stipula di un’assicurazione per eventuali risarcimenti di danni derivanti dall’esercizio della professione.
L’attività professionale è retribuita secondo i criteri e le tariffe stabilite dal D.M. 169/2010 a seconda che si tratti di rimborsi per le spese, di indennità o di onorari.