La cartella di pagamento è un atto emesso da un “concessionario”, agente della riscossione, per la riscossione coattiva di un tributo iscritto a ruolo in seguito ad un inadempimento del debitore, rilevato da un controllo o accertamento dell’Amministrazione finanziaria oppure in seguito a sentenza della commissione tributaria competente.
La disciplina giuridica della cartella di pagamento è contenuta all’art. 25 del D.P.R. 602 del 1973, ove, al secondo comma, è disposto che la stessa deve essere redatta in conformità ai modelli approvati con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e deve contenere l’indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo e l’intimazione ad adempiere, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, con l’avvertimento che, in caso di mancato pagamento nel termine suddetto, si procederà a esecuzione forzata.
Ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 602/1973, la notificazione della cartella di pagamento deve avvenire direttamente al contribuente, pena la sua decadenza, entro il 31 dicembre del:
- secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio;
- terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per le somme dovute a seguito dell’attività di liquidazione;
- quarto anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni del sostituto d’imposta per le somme che risultano dovute nei casi di tassazione separata e in seguito ad attività di controllo formale;
La cartella, pena la sua nullità, deve riportare la firma del responsabile del procedimento d’iscrizione a ruolo nonché del responsabile di emissione e notifica della stessa.
Nel momento in cui il contribuente riceve una cartella di pagamento, può:
- Pagarla, se la ritiene corretta, in un’unica soluzione, entro sessanta giorni dalla notifica, o in rate, massimo settantadue: in tal caso il pagamento potrà essere eseguito direttamente presso l’agente della riscossione, sportello bancario o postale utilizzando il modello precompilato e allegato alla cartella, ovvero in caso di pagamento parziale presso lo sportello postale con il modello F35; un’ulteriore possibilità di pagamento è quella di compensare i debiti risultanti dalla cartella di pagamento con i crediti d’imposta di cui è beneficiario il contribuente.
- Presentare ricorso alla Corte di giustizia di I grado, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica e chiedere all’ente impositore la sospensione della riscossione, in quanto il ricorso non sospende la riscossione della somma iscritta a ruolo. Qualora la Corte ritenga legittimo il ricorso del contribuente, deve disporre l’annullamento della cartella, entro novanta giorni dalla notifica della decisione; in caso di silenzio dell’Amministrazione, oltre i novanta giorni, il contribuente può ricorrere al giudizio di ottemperanza.
- Chiederne l’annullamentoall’ufficio che ha formato il ruolo se ritiene che vi siano errori (c.d. sgravio in autotutela). Ove l’ufficio dovesse riconoscere l’illegittimità dell’iscrizione, comunicherà all’agente della riscossione l’annullamento totale o parziale della cartella di pagamento e la sospensione della riscossione.
Infine, trascorsi sessanta giorni dalla notifica, ove il contribuente non abbia ancora provveduto al pagamento, l’agente della riscossione addebiterà gli interessi di mora a decorrere dalla data di notifica della cartella, il compenso a lui spettante e avvierà la procedura di riscossione coattiva, attraverso il fermo amministrativo, il pignoramento immobiliare e mobiliare, l’ipoteca sugli immobili, o il pignoramento presso terzi di crediti.