La Mediazione-Conciliazione

La mediazione-conciliazione persegue l’obiettivo di far fronte ad esigenze e problematiche causate dall’ingente numero di procedimenti giudiziali attualmente pendenti nel nostro Paese.

Se in ambito internazionale la mediazione e la conciliazione sono due distinte modalità di risoluzione pacifica delle controversie internazionali, in ambito statuale, stando alla definizione offerta dal D.lgs. 28/2010, rappresentano invece le due fasi del medesimo procedimento.

Per alcuni settori il tentativo di conciliazione è imposto ex lege: nelle controversie in materia di separazione coniugale, in quelle societarie e maggiormente in quelle in materia di lavoro. Per quest’ultime ex. art. 410 c.p.c., il tentativo di conciliazione deve essere obbligatoriamente esperito davanti alla commissione di conciliazione, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla introduzione della domanda e rappresenta la condizione di procedibilità della medesima.

Secondo la disciplina introdotta dal D.lgs. 28/2010 la mediazione è l’intervento di un soggetto terzo ed imparziale finalizzato all’assistenza delle parti nella ricerca di un accordo per risolvere una controversia o alla proposizione dal mediatore stesso di un eventuale accordo; la conciliazione è la composizione della controversia a seguito della mediazione (art. 1 lett. a, c).

Il decreto amplia le materie per le quali la mediazione diviene obbligatoria e dunque condizione di procedibilità della domanda giudiziale: alle controversie lavoristiche si aggiungono tutte le controversie commerciali e civili vertenti su diritti disponibili riguardanti immobili, condominio, responsabilità civile da incidenti stradali, diritti reali, successioni, divisione, responsabilità medica, diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari, contratti di associazione  in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.

Sono esenti da tale obbligo i casi menzionati all’art. 5 comma 4 lett. a-f, ossia i procedimenti in camera di consiglio, i procedimenti per convalida di sfratto o licenza fino al cambiamento del rito, i procedimenti possessori, i procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione, azione civile esercitata in processo penale, procedimenti per ingiunzione.

Il mediatore e gli organismi di mediazione

Il mediatore è il soggetto a cui la volontà delle parti o quella del legislatore, demanda il compito di coadiuvarle nella composizione “amichevole” di una controversia al fine di vedere soddisfatti i propri interessi in tempi rapidi; ossia non oltre quattro mesi dalla presentazione della domanda di mediazione (art 6 co.2).

Il mediatore deve essere munito di adeguata preparazione, per cui si prescrive la frequenza di un corso base di almeno 44 ore e deve trattarsi di un soggetto inequivocabilmente imparziale: non deve intercorrere rapporto o interessi di alcun tipo tra le parti della controversia ed il mediatore. L’imparzialità deve inoltre essere certificata da una dichiarazione firmata dallo stesso mediatore.

Ai sensi degli articoli 9 e 10, il mediatore ha l’obbligo della riservatezza sulle dichiarazioni e informazioni acquisite durante la mediazione: al mediatore sono estese le garanzie previste dall’art. 200 c.p.p. che prevede l’esenzione dall’obbligo di deposizione di quei soggetti riguardo a quanto hanno conosciuto in ragione del proprio ministero o ufficio.

L’organismo di mediazione, a norma del decreto, è un ente, pubblico o privato, presso il quale può svolgersi la procedura di mediazione (art. 16 e ss.). Per costituire organismi di mediazione è necessario che l’ente dia garanzia di efficienza e affidabilità e che l’organismo medesimo venga iscritto nell’apposito registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

È data facoltà ai consigli degli ordini professionali di istituire organismi speciali, previo consenso del Ministero Giustizia, per le sole materia di competenza.

Procedimento di mediazione

Il procedimento prende avvio tramite un’istanza presentata ad un organismo, in cui siano indicati i dati delle parti, l’organismo adito e l’oggetto della controversia con le relative motivazioni. L’avvocato deve informare per iscritto l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Possono distinguersi due fasi all’interno del procedimento: quella della mediazione e quella di conciliazione.

La mediazione inizia con la fissazione di un primo incontro presso l’organismo, non oltre 15 giorni dal deposito della domanda di mediazione, durante il quale il mediatore tenta di far pervenire le parti ad una composizione amichevole della controversia.

Nella fase di conciliazione si conclude il procedimento di mediazione con il raggiungimento o meno di un accordo amichevole tra le parti. Nel caso in cui non venga raggiunto l’accordo il mediatore, previa richiesta delle parti, deve formulare una proposta di conciliazione a cui le parti non sono obbligate ad aderire.

Qualsiasi sia l’esito della conciliazione deve essere redatto processo verbale sottoscritto dagli interessati. Nel caso di accordo il verbale di conciliazione può divenire titolo esecutivo a seguito di decreto di omologazione del Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede l’organismo presso cui si sia svolta la mediazione (art. 8 ss.).

Le agevolazioni fiscali

Il decreto 28/2010 all’ art. 17 commi 2 e 3 prevede l’agevolazione tributaria dell’esenzione dalla imposta di bollo e da altre spese degli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione; prevede l’esenzione dall’imposta di registro del verbale di accordo entro il limite di valore di 100.000 euro.