La revisione legale dei conti è un procedimento finalizzato ad accertare la conformità del bilancio alla normativa di riferimento. L’art. 2409-bis Codice Civile affida il controllo contabile al revisore o alla Società di Revisione.
L’unica eccezione contemplata è quella delle società che non siano tenute al bilancio consolidato: in tal caso l’art. 2409-bis c.c. lascia la possibilità di esercitare la revisione legale dei conti in capo al collegio sindacale, che deve essere costituito da Revisori iscritti nell’apposito registro.
Il Revisore e le Società di revisione devono essere regolarmente iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia e deve trattarsi di professionisti dotati di conoscenze in molteplici settori, sia disciplinari che tecnici, quali diritto tributario, principi di economia, contabilità, diritto commerciale, revisione aziendale, funzionamento dei sistemi informativi aziendali.
L’iscrizione deve effettuarsi seguendo i criteri e le modalità stabiliti dai Ministri di Economia e Giustizia, previa audizione della Consob.
Il procedimento di revisione legale dei conti è vincolato a regole e al rispetto di principi-base da parte del revisore, che concorrono a coadiuvarlo nell’espletamento della sua funzione e nel raggiungimento del fine specifico, ovvero accertare che il bilancio non sia affetto da errori significativi e se sia complessivamente attendibile.
I principi che disciplinano l’operato dei Revisori Legali dei Conti sono quelli delineati, a livello comunitario, dalla direttiva CE 43/2006 e recepiti dal decreto legislativo 39/2010: indipendenza, integrità, obiettività, competenza, diligenza, riservatezza, professionalità, rispetto dei principi tecnici.
I soggetti esercenti l’attività di revisione, oltre ad essere tenuti alla formazione permanente, devono, in base al decreto 39/2010, sottostare ad un periodico controllo sulla qualità ogni sei anni; nei casi di enti di interesse pubblico il controllo è ogni tre anni.
I soggetti passivi, nei cui confronti è esercitato il controllo contabile, sono molteplici:
- Società. A seconda che si tratti di società quotate o di società non quotate e non tenute alla redazione del bilancio consolidato si applica un regime differenziato di controllo contabile.
Nelle società quotate la revisione contabile è affidata ad un Revisore o ad una Società iscritta nel relativo registro e soggetti alla vigilanza della Consob. Nell’ambito societario emergono gli enti di interesse pubblico, ad esempio banche, società emittenti strumenti finanziari diffusi, società di investimento a capitale variabile, per i quali è sancito espresso divieto di esercizio della revisione legale dei conti da parte del collegio sindacale.
- Pubblica amministrazione. Questa è sottoposta a quattro tipologie di controlli quattro tipologie di controlli (controllo di regolarità amministrativo-contabile, controllo di gestione, valutazione della dirigenza, valutazione e controllo strategico) affidati agli organi di revisione e agli uffici di ragioneria, che devono attenersi ai principi generali della revisione aziendale.
- Terzo Settore. La presenza del Revisore è obbligatoria nelle associazioni, riconosciute e non, e nelle fondazioni del Terzo Settore quando, per due esercizi consecutivi, superano due dei seguenti limiti: un totale dell’attivo patrimoniale pari a euro 1.100.000; ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate pari a euro 2.200.000 e 12 dipendenti in media durante l’esercizio.