L’arbitrato

L’arbitrato è un procedimento stragiudiziale mediante il quale la risoluzione di una controversia è sottratta alla competenza del giudice ed affidata a soggetti privati.

L’arbitrato può essere di due tipi, rituale se segue le forme vincolanti e predeterminate stabilite dal Codice di Procedura Civile (artt. 806-840) o irrituale, se invece evita le formalità previste dal codice di rito.

Il vantaggio dell’arbitrato è quello di pervenire alla definizione della controversia in tempi più rapidi rispetto a quelli del giudizio ordinario.

L’arbitrato rituale

È un procedimento speciale a che può essere esperito in controversie civili e commerciali ma non nelle controversie che abbiano ad oggetto diritti indisponibili né in quelle lavoristiche, se non previsto dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro.

La possibilità di ricorrere all’arbitrato è rimessa alla volontà delle parti che demandano la definizione di una loro controversia ad uno o più soggetti privati, gli arbitri, anziché al giudice ordinario.
La decisione di ricorrere al procedimento arbitrale può essere contenuta in una clausola compromissoria inserita nel contratto stipulato, in un atto separato o in un compromesso arbitrale, ossia un accordo sottoscritto dopo l’insorgere della controversia: in entrambi i casi è obbligatoria la forma scritta.

Gli arbitri possono essere uno o più (purché in numero dispari) e sono nominati secondo le indicazioni dell’art. 810 c.p.c. Il presupposto per poter esercitare la funzione di arbitro è quello di avere la capacità legale di agire e di non trovarsi in una delle situazioni che concretizzano un motivo di ricusazione a norma dell’art. 815 c.p.c.

Il procedimento di arbitrato è ancorato al principio del contraddittorio, ossia alle parti deve essere concessa una ragionevole possibilità di difesa.

Il procedimento si conclude con la pronuncia, da parte degli arbitri ed entro duecentoquaranta giorni dall’accettazione della nomina, del lodo arbitrale.

Il lodo è deliberato secondo le norme del diritto, a meno che le parti non abbiano stabilito il giudizio secondo equità, a maggioranza dei voti e con la presenza di tutti gli arbitri ed è redatto in forma scritta.
Riguardo l’efficacia, ai sensi dell’art. 824-bis c.p.c., il provvedimento degli arbitri è equiparato ad una sentenza dell’autorità giudiziaria e diviene esecutivo a seguito di decreto di esecutorietà del tribunale del circondario dove è la sede dell’arbitrato.

I casi di impugnazione del lodo arbitrale sono per nullità, per revocazione o per opposizione di terzo; è invece escluso il giudizio di appello sul merito.

Il Codice, agli artt. 839 ed 840 c.p.c., concede la possibilità di far valere in Italia un lodo straniero. L’efficacia del lodo straniero, salvo che la controversia non potesse essere oggetto di compromesso per la legge italiana e che il lodo contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico, è dichiarata, tramite decreto, a seguito di ricorso di una parte al presidente della Corte d’Appello nella cui circoscrizione risiede l’altra parte.

L’arbitrato irrituale

L’arbitrato irrituale, noto nella prassi anche come arbitrato contrattuale, esula dalle regole e dal rito previsti dal codice di procedura civile.

Nel Codice è presente solo un riferimento a tale procedimento all’art. 808-ter c.p.c., che consente alle parti di poter stabilire che gli arbitri definiscano la controversia mediante determinazione contrattuale.
In tal caso le parti si obbligano ad accettare quanto deciso dagli arbitri come se fosse derivato da un loro accordo diretto: il contenuto del provvedimento arbitrale ha valore di espressione diretta della volontà delle parti.

La decisione finale, il lodo irrituale, non ha valore di sentenza giudiziale ma efficacia di accordo contrattuale.