Le associazioni sono organizzazioni costituite da due o più persone che si uniscono volontariamente per perseguire uno scopo comune non di lucro, che possono esercitare attività economiche, qualora queste siano strumentali al perseguimento dello scopo.
Le associazioni si distinguono in associazioni riconosciute e non riconosciute, disciplinate rispettivamente dagli articoli 14-35 del Codice Civile e dagli articoli 36-38 del Codice Civile.
L’associazione riconosciuta viene costituita mediante atto costitutivo che, ai sensi dell’art. 14 del Codice Civile, deve avere la forma di atto pubblico affinché possa ottenere la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso l’Ufficio territoriale del Governo.
L’atto costitutivo e lo statuto, a norma dell’art. 16 c.c., devono contenere gli elementi essenziali dell’ente quali la denominazione, la sede, lo scopo, il patrimonio, le norme sull’amministrazione, i diritti, gli obblighi e le condizioni di ammissione degli associati.
Altro elemento necessario per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica è il patrimonio che deve essere sufficiente al raggiungimento dello scopo e può essere costituito da diritti reali su beni mobili o immobili.
Il riconoscimento della personalità giuridica produce due effetti in capo all’associazione: l’autonomia patrimoniale perfetta, in base alla quale il patrimonio dell’ente resta distinto da quello degli associati e degli amministratori e la limitazione della responsabilità degli amministratori per le obbligazioni assunte per conto dell’associazione.
Le associazioni per svolgere le proprie attività sono dotate di una struttura interna che, a norma di legge, deve comprendere necessariamente due organi: l’assemblea dei soci e l’organo amministrativo.
L’assemblea è l’organo deliberativo dell’associazione a cui hanno diritto di partecipare tutti gli associati e deve essere convocata almeno una volta l’anno, per approvare il bilancio ed ogni volta che se ne ravvisi la necessità.
Ai sensi dell’art. 21 c.c. le deliberazioni assembleari sono assunte, in prima convocazione, con la maggioranza dei voti e in presenza della metà degli associati; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Per deliberare sulla modifica dell’atto costitutivo e dello statuto è richiesto un quorum deliberativo dei ¾ dei soci, mentre per lo scioglimento dell’associazione è richiesto un quorum costitutivo e deliberativo dei ¾ dei soci, non derogabile dallo statuto.
L’organo amministrativo può essere costituito da un consiglio di amministrazione che gestisce l’associazione in base alle prescrizioni della legge e dello statuto, al fine di realizzare lo scopo e gli interessi dell’associazione.
Oltre tali organi obbligatori, le associazioni possono prevederne altri, ad esempio l’organo di controllo, il collegio dei probiviri o il comitato scientifico, che sono disciplinati a livello statutario.
Le associazioni non riconosciute sono costituite mediante atto costitutivo che può essere redatto secondo qualsiasi forma.
Le associazioni non riconosciute, non avendo il riconoscimento da parte della personalità giuridica, non godono di una perfetta autonomia patrimoniale, pertanto per le obbligazioni assunte per conto dell’associazione rispondono solidalmente gli amministratori e le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
Le associazioni non riconosciute, ai sensi dell’art. 37 c.c., sono dotate di un fondo comune costituito dai contributi degli associati e dai beni acquistati con i medesimi contributi.
Per le obbligazioni assunte da coloro che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune e delle medesime obbligazioni rispondono personalmente e solidalmente coloro che hanno agito in nome dell’associazione.