L’istituto del 5 per mille

 

L’istituto del cinque per mille è disciplinato dal D. Lgs 111 del 3 luglio 2017; è destinato a:

a) sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
e) sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020 disciplina le modalità ed i termini per l’accesso al riparto del cinque per mille.
La domanda, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale, va trasmessa in via telematica all’Amministrazione di competenza e, come specificato con circolare 5/E del 31/03/2017 dell’Agenzia delle Entrate, deve essere trasmessa solo per la prima iscrizione, successivamente l’ente sarà inserito nell’elenco permanente pubblicato annualmente da ciascun ministero entro il 10 maggio di ciascun anno. Solo per l’anno 2021 la dichiarazione dovrà essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 10 aprile 2021 o all’amministrazione competente.

Gli Enti del Terzo Settore presentano la domanda di iscrizione attraverso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il tramite dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

In caso di variazione del rappresentante legale, quest’ultimo è tenuto entro il 30 aprile di ciascun anno, a pena di decadenza, a sottoscrivere e trasmettere una nuova dichiarazione sostitutiva, ferma restando la domanda telematica di iscrizione già presentata.

In caso di perdita dei requisiti d’iscrizione dell’ente il rappresentante legale dovrà, entro 30gg, trasmettere la richiesta di cancellazione dall’elenco permanente.

In caso di cessazione attività o chiusura dell’attività da parte dell’ente  per la quale risultava iscritto al 5‰, il contributo non sarà erogato.

Il contributo 5‰ è accreditato dall’Amministrazione competente entro 2 anni dalla domanda; a tal fine è necessario comunicare all’amministrazione competente l’IBAN dell’ente.