L’Organo di controllo negli Enti del Terzo Settore

L’articolo 30 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) disciplina l’attività di controllo all’interno degli Enti del Terzo Settore.

L’Organo di Controllo è obbligatorio nelle Fondazioni del Terzo Settore; mentre, nelle associazioni riconosciute o non riconosciute del Terzo Settore, deve essere nominato quando sono stati costituiti patrimoni destinati, ai sensi dell’art. 10 del Codice, oppure quando siano stati superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 150.000 euro;
  • ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 300.000 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 7 unità.

L’organo di controllo può essere monocratico o collegiale. Il componente dell’organo monocratico o almeno uno dei componenti dell’organo collegiale dovrà essere scelto fra gli iscritti delle categorie di soggetti di cui all’articolo 2397 del Codice civile.

L’Organo di Controllo deve:

  • vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto;
  • vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e sul suo concreto funzionamento;
  • monitorare l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 ( attività d’interesse generale ), 6 ( attività diverse) , 7 (raccolte fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro) del Codice;
  • attestare, qualora l’ente rediga il bilancio sociale, che sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

All’organo di controllo può essere affidata anche la revisione legale dei conti, qualora vengano superati i limiti previsti dall’art. 31 del Codice del Terzo Settore. In tal caso, l’organo di controllo deve essere composto interamente da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

In allegato, le norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore stabilite dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.