La legge 4 agosto 2017 n. 124 (c.d. legge concorrenza) all’articolo 1, commi 125-129, configura obblighi di pubblicità e trasparenza a carico di soggetti che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni o con altri soggetti pubblici o con società controllate da pubbliche amministrazioni; in particolare sono soggetti all’obbligo associazioni, fondazioni, onlus, associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, associazioni dei consumatori e degli utenti, le imprese.
Tali soggetti sono obbligati a pubblicare, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e altri vantaggi economici, di qualunque genere, ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni, superiori a € 10.000, ricevuti entro il 28 febbraio di ogni anno. Le imprese sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio d’esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato.
L’inosservanza dell’obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data dell’obbligo di comunicazione.
Per quanto concerne gli importi da pubblicare, vista la genericità della norma, si ritiene che tutte le somme ricevute direttamente o indirettamente dalla pubblica amministrazione debbano essere ricomprese nella comunicazione; a titolo esemplificativo le entrate da convenzioni, i contributi per l’acquisto di ambulanze, il contributo su acquisti di beni strumentali, i contributi incassati da enti locali, nazionali, europei.