Il trust è un negozio giuridico posto in essere da parte di un soggetto, il disponente, che si spossessa di parte del proprio patrimonio destinandolo a vantaggio di alcuni soggetti o alla realizzazione di determinati obiettivi mediante la realizzazione di un programma, affidata ad altro soggetto, detto trustee.
I trusts sono strumenti che consentono di raggiungere, con grande efficacia, diversi obiettivi, quali ad esempio:
- proteggere il patrimonio, evitandone la dispersione
- pianificare ed attuare la successione, anticipandone anche gli effetti in tutto o in parte
- proteggere soggetti deboli quali persone con disabilità (legge 22 giugno 2016 n. 112, “Dopo di noi”)
- pianificare ed attuare il passaggio generazionale in azienda
- assicurare il rispetto di un patto di sindacato
- sostenere un concordato o, in generale, il risanamento di una impresa in crisi
- raggiungere scopi senza scopo di lucro
Lo schema del trust prevede il coinvolgimento di due soggetti: il disponente, ovvero colui che decide di conferire i suoi beni, o parte di essi, nel trust per separarli dalla sua sfera patrimoniale e il trustee, colui che amministra i beni, per il tempo previsto nell’atto istitutivo del trust.
In alcuni casi è previsto il coinvolgimento di una terza persona, il guardiano, detto anche protector, che si occupa di vigilare sull’attività del trustee al fine di tutelare il trust e il beneficiario.
Se il programma è vantaggio di alcuni soggetti si avrà un “trust per beneficiari;” se invece è finalizzato alla persecuzione di uno scopo, caritatevole o meno, si avrà un “trust di scopo”.
I trusts di scopo si prestano molto alla persecuzione di finalità non lucrative. Un trust di scopo può avere durata limitata oppure illimitata e può perseguire diversi fini, purché nell’ambito della liceità.
I beni che il disponente trasferisce al trustee per la realizzazione del programma escono dal suo patrimonio e, pertanto, non possono essere soggetti alla pretese dei suoi creditori, ma entrano nel patrimonio del trustee.
Il fondo in trust, pur nel patrimonio del trustee, è vincolato alla realizzazione del compito che gli è stato affidato ed è segregato: quindi i creditori del trustee non possono rivalersi sul fondo e l’eventuale fallimento del trustee non ha conseguenze sui beni che gli sono stati affidati in trust.
L’atto istitutivo può prevedere che alcuni dei poteri riservati al trustee siano soggetti al parere o al consenso di un terzo indicato dal disponente.