Società Cooperative a mutualità prevalente
In base al Codice Civile sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che (articolo 2512 c.c.):
- svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.
Il Codice Civile prevede criteri oggettivi per il calcolo della prevalenza e fissa i vincoli statutari da adottare per le cooperative a mutualità prevalente (articoli 2513 e 2514 Codice Civile).
La mutualità esprime lo scopo principale delle cooperative che consiste, a seconda del tipo di cooperativa, nell’assicurare ai soci il lavoro, o beni di consumo, o servizi, a condizioni migliori di quelle che otterrebbero dal libero mercato. In tale aspetto si può cogliere la principale differenza con le società di capitali, le quali perseguono lo scopo di lucro che si esplicita nell’attribuzione di dividendi ai soci.
Il concetto di mutualità, implica il superamento dello scopo lucrativo e si caratterizza per la finalità di ridistribuire il risparmio fra i soci sotto forma di maggiore remunerazione dei servizi e beni da essi forniti (cooperative di produzione e lavoro) oppure in termini di minor costo, offerti ai soci dalla società (cooperative di consumo).
Cooperative sociali
La cooperativa sociale è una forma giuridica adatta alla costituzione di “imprese sociali” che vogliano perseguire finalità non profit, con una organizzazione d’impresa e in condizioni di economicità della gestione; essa è disciplinata dalla legge 8 novembre 1991, n. 381.
In base all’articolo 1 della legge citata, le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso le seguenti attività:
- la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi
- interventi e servizi sociali
- interventi e prestazioni sanitarie
- educazione, istruzione e formazioni professionale
- formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa
- servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate
- attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all’ inserimento lavorativo di persone svantaggiate (invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione prevista dagli artt. 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354).