La società in accomandita per azioni (s.a.p.a.) è regolata dagli articoli 2452-2461 del Codice civile e in quanto compatibili si applicano le norme relative alla società per azioni.
Nella s.a.p.a. si distinguono due categorie di soci: gli accomandatari che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e gli accomandanti che sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta.
Come nella società per azioni le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni che comportano, in capo ai loro titolari, l’acquisizione di diritti ed obblighi.
La s.a.p.a. è costituita mediante atto pubblico; in esso devono necessariamente essere indicati i soci accomandatari e la sua denominazione deve contenere il nome di almeno uno dei soci accomandatari.
Nella s.a.p.a. la qualifica di socio accomandatario è legata all’assunzione o meno della carica di amministratore: il socio accomandatario è tale, e quindi risponde illimitatamente delle obbligazioni sociali, sino a quando è amministratore della società. Non risponde invece delle obbligazioni sociali successive alla cessazione dalla carica di amministratore.
Il legame tra la qualifica di socio accomandatario e quella di amministratore emerge anche dall’art. 2455 c.c., secondo cui la carica di amministratore può essere conferita solo ai soci accomandatari che sono di diritto amministratori.
La carica di amministratore non è soggetta a limiti temporali ed è essenziale per l’esistenza della società, pertanto se mancano tutti gli amministratori e non si provvede alla loro sostituzione nel termine di sei mesi, la società si scioglie.