Società in accomandita semplice

La società in accomandita semplice (s.a.s.) è regolata dagli articoli 2313-2324 del Codice civile ed è caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci: gli accomandatari che sono obbligati nei confronti della società all’esecuzione dei conferimenti e sono responsabili personalmente con vincolo solidale nei confronti dei terzi per le obbligazioni sociali e gli accomandanti che sono obbligati nei confronti della società all’esecuzione dei conferimenti.

La s.a.s. agisce sotto una ragione sociale che è costituita dal nome di almeno un socio accomandatario; se un socio accomandante consente che il proprio nome sia inserito nella ragione sociale, anch’egli risponde davanti ai terzi illimitatamente e solidalmente con gli accomandatari per le obbligazioni sociali.

L’atto costitutivo deve contenere tutti gli elementi previsti per la società in nome collettivo ovvero i dati dei soci; la ragione sociale; i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società; la sede della società ed eventuali sedi secondarie; l’oggetto sociale; i conferimenti di ciascun socio ed il relativo valore; le prestazioni a cui sono obbligati i soci prestatori d’opera; le norme in base alle quali devono essere divisi gli utili e la quota di ogni socio negli utili e nelle perdite; la durata della società.

Ai predetti elementi deve aggiungersi, ai sensi dell’art. 2316 c.c., l’indicazione dei soci accomandatari e dei soci accomandanti.

L’atto costitutivo deve essere iscritto nel registro delle imprese e la mancata registrazione comporta che i rapporti tra la società ed i terzi siano regolati dalle norme sulla società semplice; i soci accomandanti però rispondono per le obbligazioni sociali limitatamente alla loro quota.

L’amministrazione della società spetta solo ai soci accomandatari; ai sensi dell’art. 2320 c.c. i soci accomandanti non possono porre atti di amministrazione né concludere affari in nome della società: se lo fanno rispondono illimitatamente e solidalmente nei confronti dei terzi per le obbligazioni sociali; sono responsabili verso la società per i danni arrecati e, se i soci lo decidono, sono esclusi dalla società.

I soci accomandanti hanno comunque il diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e di controllarne l’esattezza mediante la consultazione dei libri e dei documenti della società.

Inoltre, ai sensi dell’art. 2321 c.c., i soci accomandanti che hanno in buona fede percepito utili in base al bilancio approvato, non sono tenuti alla loro restituzione.

La s.a.s. si scioglie, oltre che per le cause previste per la società semplice e per la società in nome collettivo, se rimangono solo soci accomandatari o solo soci accomandanti, a meno che i soci venuti meno siano stato sostituiti entro sei mesi.