La società in nome collettivo (s.n.c.) è disciplinata dagli articoli 2291-2312 del Codice civile. Essa agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci con l’indicazione del rapporto sociale. Nella società in nome collettivo i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali ma i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci se non dopo l’escussione del patrimonio sociale né il creditore particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore finché dura la società.
La s.n.c. deve costituirsi mediante forma scritta, con sottoscrizione autenticata o atto pubblico; l’atto costitutivo deve contenere, ai sensi dell’art. 2295 cc, i dati dei soci; la ragione sociale; i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società; la sede della società ed eventuali sedi secondarie; l’oggetto sociale; i conferimenti di ciascun socio ed il relativo valore; le prestazioni a cui sono obbligati i soci prestatori d’opera; le norme in base alle quali devono essere divisi gli utili e la quota di ogni socio negli utili e nelle perdite; la durata della società.
L’atto costitutivo, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dei soci, deve essere depositato affinché sia iscritto nel registro delle imprese del luogo in cui ha sede la società; fino a che la pubblicità non è effettuata la società non è regolarmente costituita ed esiste come mera società di fatto.
Ai sensi dell’art. 2297 c.c. fino a che la società non sia iscritta nel registro delle imprese, i rapporti tra la società ed i terzi sono regolati dalle disposizioni sulla società semplice.
I conferimenti dei soci, che devono essere valutati in denaro, costituiscono il capitale sociale che è un elemento contabile fisso della società, ovvero che non può essere modificato senza che venga modificato l’atto costitutivo.
Si distingue dal capitale sociale il patrimonio sociale che è invece un elemento variabile, può aumentare o diminuire a seconda dell’andamento dell’impresa sociale.
Ai sensi dell’art. 2303 c.c. è vietata la ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti.
La s.n.c. può sciogliersi per le cause indicate all’art. 2272 c.c. ovvero per il decorso del termine; per il conseguimento dell’oggetto sociale o per sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; per volontà di tutti i soci; quando manca la pluralità di tutti i soci e non viene ricostituita entro sei mesi; per altre cause previste dal contratto sociale.
Lo scioglimento della s.n.c., ai sensi dell’art. 2308 cc, può essere provocato da un provvedimento dell’autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge o dalla dichiarazione di fallimento qualora la società svolga una attività commerciale.