Con il contratto di società ai sensi dell’art. 2247 cc, due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
La società semplice è la tipologia meno articolata di società ed è utilizzabile solo per l’esercizio di attività economiche non commerciali.
Per la sua costituzione, ai sensi dell’art. 2251 c.c., non è richiesta alcuna forma particolare; è sufficiente che l’accordo dei soci sia raggiunto affinché la società venga ad esistenza e affinché il fondo sociale acquisti l’autonomia patrimoniale.
Gli amministratori della società devono chiedere entro 30 giorni dalla stipula, l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese. La mancata iscrizione non impedisce di opporre a terzi l’esistenza della società, se si provi che i terzi ne fossero a conoscenza.
Nel contratto sociale è necessario determinare l’oggetto sociale, mentre tutti gli altri elementi non devono necessariamente essere concordati tra i soci.
L’amministrazione della società spetta, se non è pattuito diversamente, a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri. Ad ogni socio è però riconosciuto il diritto di opposizione alle operazioni che un altro socio voglia compiere: tale diritto deve esercitarsi prima che l’operazione sia compiuta e sull’opposizione decidono i soci a maggioranza.
Ai sensi dell’art. 2258 c.c. l’amministrazione della società può essere attribuita congiuntamente ad alcuni soci.
La rappresentanza della società può essere affidata dal contratto sociale ad uno o più soci, congiuntamente o disgiuntamente; se il contratto non dispone nulla in merito, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore.
Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l’adempimento degli obblighi loro imposti, salvo che dimostrino di essere esenti da colpa.
I soci che non partecipano all’amministrazione della società, ex. art. 2261 cc, hanno diritto di ricevere notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare documenti e di ottenere il rendiconto.
Accertati gli utili, i soci hanno il diritto alla ripartizione dei medesimi: se nel contratto sociale non è stabilita diversa partecipazione, le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai loro conferimenti.
L’unico limite è rappresentato dal divieto del patto leonino, ovvero quel patto mediante il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.
Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e gli altri soci, salvo patto contrario adeguatamente portato a conoscenza dei terzi affinché sia loro opponibile.
La società, ex. art. 2272 c.c., si scioglie per il decorso del termine; per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; per la volontà di tutti i soci; quando viene a mancare la pluralità dei soci e non viene ricostituita entro sei mesi; per altre cause stabilite nel patto sociale.
Con lo scioglimento cessa l’attività sociale ma la società permane e si apre la fase della liquidazione, nella quale gli affari in corso sono sistemati, i creditori sono soddisfatti e il residuo attivo tra i soci è ripartito.